Art. 7.
(Instaurazione della procedura di concordato).

      1. La Commissione nazionale, se ritiene accoglibile la domanda di accesso alla procedura di concordato, sulla base dell'istruttoria espletata e del parere reso dall'ente abilitato che ha ricevuto la domanda ai sensi dell'articolo 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa decide se instaurare la procedura e, nel caso positivo, deve provvedere a comunicare formalmente al debitore insolvente e ai suoi creditori l'accoglimento della domanda.
      2. La Commissione nazionale rende altresì pubblica l'esistenza della procedura attraverso i mezzi di conoscenza legale, oltre che attraverso la pubblicazione nel bollettino della Commissione nazionale.
      3. La procedura di concordato può essere instaurata se accetta di parteciparvi almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti del totale dei crediti.